Perchè Pratorotondo?
Don
Renzo era responsabile dell’ufficio diocesano per la Pastorale Familiare e
gestiva la casa diocesana di Pratorotondo in Val Maira. Per tanti anni organizzò
numerosi campi estivi, si prodigò per rendere le case più accoglienti e
funzionali, ma soprattutto allacciò con tutte le famiglie esperienze e legami
molto forti.
Da
sempre Pratorotondo è sinonimo di famiglia, accoglienza e cammino di una
comunità.
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IL NOSTRO STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE
-
È costituita l´associazione di
volontariato “Micronido PRATOROTONDO – Don Renzo Ghiglione” che in seguito
sará denominata l´Organizzazione. Tale Associazione è costituita ai sensi
della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo
della solidarietá sociale, umana, civile e culturale.
-
L´organizzazione, che è dotata
di autonomia organizzativa e patrimoniale, è promossa ed opera nell´ambito
della Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa in Genova, in collaborazione
con l´Associazione “Gruppi di Volontariato Vincenziano”, con sede in Genova,
via di Fassolo, 29.
-
L´organizzazione ha sede in
Genova, via Mansueto (n. civico da attribuire), nei locali al piano attico
della scuola elementare dell´Istituto Divina Provvidenza, concessi in comodato
gratuito dalla Fondazione “Istituto Divina Provvidenza” da destinare
esclusivamente esclusivamente a insediamento di un asilo nido.
Art.
2 – PRINCIPI
-
L´associazione è apolitica ed
apartitica e si atterrá esclusivamente ad una struttura democratica, all´elettivitá
delle cariche, alla gratuitá delle cariche associative, alla gratuitá delle
prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate
dall´aderente in nome e per conto dell´associazione), i quali svolgono la
propria attivitá in modo personale e spontaneo.
-
Ai sensi della suddetta
democraticitá della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo,
Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente
dall´Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all´interno dei suddetti
organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal
rispettivo organo.
-
La durata dell´associazione è
illimitata.
Art.
3 – SCOPI E FINALITÁ
-
L´Organizzazione non ha fini
di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
-
L´associazione persegue fini
di solidarietá sociale; in particolare si propone di promuovere l´integrazione
delle famiglie in difficoltá, con speciale attenzione alla condizione delle
madri sole, attraverso la valorizzazione delle capacitá, la
responsabilizzazione di ciascuno, la collaborazione reciproca e la solidarietá
verso i piú deboli.
Piú specificamente,
l´associazione:
·
provvede
all´accudimento educativo e formativo dei minori, organizzando e gestendo
servizi che rispondono alle necessitá degli stessi e delle loro famiglie;
·
approfondisce la conoscenza delle situazioni mediante un centro d´ascolto del
Volontariato Vincenziano;
·
offre alle
famiglie gli strumenti perché i genitori svolgano al meglio il loro ruolo
educativo
3. L´associazione collabora con
tutti gli Enti ed Organizzazioni con i quali condivide i
propri scopi.
Art. 4 – ADERENTI
ALL´ORGANIZZAZIONE
-
Possono aderire
all´organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di
accettare lo statuto e le sue finalitá e che si impegnino ad operare per il
loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti paritá di diritti e doveri e
tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunitá.
-
Il numero è illimitato.
Art.
5 – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI
-
La Richiesta di adesione va
presentata al Presidente dell´organizzazione. Nella domanda di ammissione
l´aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto
dell´organizzazione.
L´ammissione decorre dalla data
di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei
nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di
presentazione.
Nessun motivo legato a
distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o
straniera puó essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione
all´associazione.
Gli aderenti hanno diritto di
frequentare i locali dell´associazione e di partecipare a tutte le iniziative e
manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e
votare sulle questioni riguardanti l´associazione, eleggere ed essere eletti
membri degli organi dirigenti.
Hanno diritto di voto in
assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni
prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di aderente, una volta
acquisito, ha carattere permanente e puó venir meno solo nei casi previsti dal
successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
-
Gli aderenti cessano di
appartenere all´organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti
motivi:
 |
decesso; |
 |
dimissioni volontarie; |
 |
sopraggiunta impossibilitá
di effettuare le prestazioni programmate; |
 |
mancato versamento della
quota associativa per un anno; |
 |
comportamento contrastante
con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di
eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni
morali o materiali arrecati all´associazione e comunque in ogni altro caso
in cui il socio svolga attivitá in dimostrato contrasto con gli interessi e
gli obiettivi dell´organizzazione. |
L´espulsione viene deliberata
dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del
contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente
entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea
degli aderenti.
Art.
6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
-
Gli aderenti hanno pari
diritti, doveri e dignitá e sono garantiti i diritti inviolabili della persona
all´interno della vita dell´Organizzazione.
-
Gli aderenti possono essere
chiamati a contribuire alle spese dell´Organizzazione. La quota associativa a
carico degli aderenti è deliberata dall´Assemblea. È annuale, non
rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualitá di aderente, è
intrasmissibile e non è rivalutabile.
-
Gli aderenti hanno diritto:
-
di partecipare alle
Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di
votare direttamente o per delega;
-
di conoscere i programmi con
i quali l´organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
-
di partecipare alle attivitá
promosse dall´Organizzazione;
-
di usufruire di tutti i
servizi dell´Organizzazione;
-
di dare le dimissioni in
qualsiasi momento.
-
Gli aderenti sono obbligati:
-
ad osservare le norme del
presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
-
a pagare la quota
associativa;
-
a svolgere le attivitá
precedentemente concordate
-
a mantenere un comportamento
conforme alle finalitá dell´Organizzazione.
-
Le prestazioni fornite dagli
aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e
non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli
aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall´Assemblea.
-
Le attivitá degli aderenti
sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l´Organizzazione.
Art.
7 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
-
Il patrimonio è costituito da
beni mobili e immobili conferiti all´atto della costituzione.
-
L´Organizzazione trae le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attivitá da:
 |
quote associative e
contributi degli aderenti; |
 |
contributi da privati e di
altre associazioni religiose e laiche; |
 |
contributi dello Stato, di
Enti ed Istituzioni pubbliche; |
 |
contributi di organismi
internazionali; |
 |
donazioni e lasciti
testamentari; |
 |
rimborsi derivanti da
convenzioni; |
 |
entrate derivanti da
attivitá commerciali e produttive marginali; |
 |
rendite di beni mobili e
immobili pervenuti all´organizzazione a qualunque titolo. |
I fondi sono depositati presso
l´Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo;
ogni operazione finanziaria è disposta con firme singole da coloro che hanno
ricevuto apposita delega dal Consiglio Direttivo.
È fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell´associazione.
Art.
8 – ORGANI SOCIALI
-
Organi sociali
dell´Organizzazione sono:
 |
l´Assemblea Generale degli
aderenti; |
 |
il Consiglio Direttivo; |
 |
il Presidente; |
 |
il Collegio dei Revisori dei
conti |
 |
il Collegio dei Probiviri. |
Tutte le cariche
dell´Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
Le sostituzioni e le
cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del
triennio medesimo.
Art.
9 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
-
L´Assemblea è costituita da
tutti gli aderenti all´Organizzazione e puó essere sia ordinaria che
straordinaria.
-
In via ordinaria l´Assemblea è
convocata almeno una volta l´anno per:
 |
ascoltare e discutere la
relazione del Consiglio Direttivo sull´andamento dell´Associazione nell´anno
trascorso; |
 |
approvare il bilancio di
previsione; |
 |
approvare il bilancio
consuntivo; |
 |
deliberare circa gli
indirizzi generali dell´Associazione; |
 |
determinare l´ammontare
delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti; |
 |
eleggere il Consiglio
Direttivo; |
 |
eleggere il Collegio dei
Revisori dei conti; |
 |
eleggere il Consiglio dei
Probiviri; |
L´Assemblea ordinaria puó essere
altresí convocata nel corso dell´anno qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.
-
In via straordinaria
l´Assemblea puó essere convocata, su richiesta del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei Soci, per deliberare circa:
·
lo
scioglimento dell´Associazione (secondo quanto previsto dall´art. );
·
proposte di
modifica dello Statuto;
·
cause
contingenti
Il Presidente deve provvedere
alla convocazione dell´Assemblea straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l´Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
-
La convocazione
dell´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente a
mezzo affissione nella sede dell´Associazione e comunicazione a mezzo lettera
o pari avviso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con
l´indicazione dell´ordine del giorno dei lavori.
-
Tutti i Soci hanno diritto a
partecipare all´Assemblea, che in prima convocazione è regolarmente costituita
con la metá piú uno dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega;
in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. È ammesso il voto per delega con una sola delega per Socio.
-
Le deliberazioni
dell´Assemblea, che è sovrana, sono prese con voto palese a maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto secondo quanto indicato dall´art. 6, ad
eslusione delle modifiche dello Statuto e dello scioglimento della
Associazione che sono decise dall´Assemblea straordinaria con il voto
favorevole della metá piú uno dei Soci aventi diritto al voto;
-
Il Presidente e il Segretario
dell´Assemblea sono eletti dall´Assemblea stessa e ne sottoscrivono il
verbale. Qualsiasi altra modalitá di funzionamento è regolata dall´Assemblea
nel rispetto di quanto definito nel presente statuto.
Art.
10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-
Il consiglio Direttivo è
formato da numero dispari di componenti – minimo 5 (cinque), massimo 9 (nove)
– secondo quanto deciso dall´Assemblea ordinaria. Il Parroco pro-tempore
della Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa ne è membro di diritto.
Il Consiglio puó cooptare altre
persone per particolari esigenze o funzioni; puó altresí prevedere la
partecipazione senza diritto di voto di altre persone in relazione all´argomento
in discussione.
I membri del Consiglio Direttivo
sono nominati dall´Assemblea dei Soci tra i suoi componenti, durano in carica
tre anni e possono essere rieletti.
Se, nel corso del mandato, per
qualsiasi ragione, uno o due consiglieri vengono a mancare, il Consiglio puó
proseguire validamente la propria attivitá fino alla successiva Assemblea dei
Soci che provvede al reintegro dei consiglieri mancanti con mandato limitato
alla scadenza del Consiglio.
Qualora i consiglieri venuti a
mancare siano in numero superiori a 2 (due) o comunque in caso il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso convoca l´Assemblea ordinaria per il
reintegro entro 60 (sessanta) giorni.
-
Il Consiglio Direttivo nella
sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un
Vice-Presidente ed il Segretario.
-
Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2
(due) componenti il Consiglio.
Il Consiglio è convocato dandone
avviso ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono
valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di
quest´ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del
Consiglio sono fatte constare da un verbale redatto dal Segretario e firmato dal
Segretario e dal Presidente, il quale è responsabile della conservazione dei
verbali delle riunioni del Consiglio stesso e dell´Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, salvo
diversa esplicita disposizione statutaria, delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di paritá prevale il voto del Presidente.
-
Il Consiglio Direttivo é
investito dei piú ampi poteri per la gestione dell´Associazione; in
particolare, a titolo non limitativo, spetta al Consiglio Direttivo:
 |
deliberare sulle questioni
riguardanti l´attivitá dell´Associazione per la attuazione delle sue
finalitá e secondo gli indirizzi generali dell´Assemblea; |
 |
sottoporre i bilanci annuali
all´Assemblea; |
 |
decidere in merito
all´ammissione e alla dimissione dei Soci secondo quanto disposto all´art.
5; |
 |
accettare o negare la
partecipazione dei Volontari alle attivitá dell´Associazione; |
 |
assumere e licenziare
l´eventuale personale dipendente dell´Associazione; |
 |
affidare incarichi esecutivi
ai Soci e/o ad altri collaboratori, inclusa la riscossione delle entrate ed
il pagamento delle spese, fissandone le modalitá; |
 |
proporre all´Assemblea
modifiche statutarie o lo scioglimento dell´Associazione; |
 |
dare il proprio parere e
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o
dai Consiglieri |
Art. 11 – IL PRESIDENTE
-
Il Presidente
dell´Associazione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza
dello stesso.
-
Il Presidente dirige
l´Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in
giudizio ed ha la firma sociale. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti
l´attivitá dell´Associazione in nome e per conto di essa.
-
Convoca l´Assemblea, presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende all´attuazione delle
deliberazioni dell´Assemblea e del Consiglio stesso
-
In caso di cessazione della
carica o dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal
Vice-Presidente (o dal Consigliere piú anziano), sino alla convocazione del
primo Consiglio Direttivo che provvederá alla nomina del nuovo Presidente.
Art.
12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
-
Il Collegio dei Revisori dei
conti è eletto dall´Assemblea. È costituito da tre membri effettivi e da due
supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente.
-
Dura in carica tre anni ed è
rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo.
-
Il Collegio ha il compito di:
 |
verificare periodicamente la
cassa, i documenti e le registrazioni contabili; |
 |
verificare i rendiconti
consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione
all´Assemblea; |
 |
redarre una relazione
annuale al rendiconto consuntivo e presentarla all´Assemblea. |
Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
-
Il Collegio dei Probiviri è
eletto dall´Assemblea qualora essa ne ravvisi la necessitá. È costituito da
tre componenti effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il
Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
-
Il Collegio ha il compito di
esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l´Associazione
o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
-
Esso giudica “ex bono et
aequo” senza formalitá di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art.
14 – BILANCIO
-
Ogni anno devono essere
redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all´approvazione dell´Assemblea che li approva a norma di legge.
-
Dal bilancio consuntivo devono
risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e
voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione
patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed
efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di
entrata relative al periodo di un anno.
-
Il bilancio deve coincidere
con l´anno solare.
-
Il bilancio preventivo è lo
strumento di programmazione economica e sociale dell´Associazione.
Art. 15 – ATTIVITÁ SECONDARIE
L´Associazione potrá,
esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attivitá economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.
Art. 16 – DIPENDENTI
-
L´Organizzazione di
volontariato puó assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l´attivitá
da essi svolta.
-
I rapporti tra
l´Organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto
collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi
socio-assistenziali.
Art.
17 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
-
L´Organizzazione di
volontariato, per sopperire a specifiche esigenze puó giovarsi dell´opera di
collaboratori di lavoro autonomo.
-
I rapporti tra
l´Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla
legge.
Art. 18 – ASSICURAZIONI
Gli aderenti all´Organizzazione
che svolgono attivitá di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e
per la responsabilitá civile verso terzi.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
DELL´ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento, la cessazione
ovvero l´estinzione e quindi la liquidazione dell´Organizzazione puó essere
proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli aderenti, dall´Assemblea degli aderenti convocata con specifico
ordine del giorno.
I beni che residuano dopo
l´esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti
in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni
dell´Assemblea che nomina uno o piú liquidatori da scegliersi preferibilmente
tra i Soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 20 – NORME DI RINVIO
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle
disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con
particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.
