Perchè Pratorotondo?

 

Don Renzo era responsabile  dell’ufficio diocesano  per la Pastorale Familiare e gestiva la casa diocesana di Pratorotondo in Val Maira. Per tanti anni organizzò numerosi campi estivi, si prodigò per rendere le case più accoglienti e funzionali, ma soprattutto allacciò con tutte le famiglie esperienze e legami molto forti.

Da sempre Pratorotondo è sinonimo di famiglia, accoglienza e cammino di una comunità.

            

 

IL NOSTRO STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

  1. È costituita l´associazione di volontariato “Micronido PRATOROTONDO – Don Renzo Ghiglione” che in seguito sará denominata l´Organizzazione.   Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietá sociale, umana, civile e culturale.
  2. L´organizzazione, che è dotata di autonomia organizzativa e patrimoniale, è promossa ed opera nell´ambito della Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa in Genova, in collaborazione con l´Associazione “Gruppi di Volontariato Vincenziano”, con sede in Genova, via di Fassolo, 29.
  3. L´organizzazione ha sede in Genova, via Mansueto (n. civico da attribuire), nei locali al piano attico della scuola elementare dell´Istituto Divina Provvidenza, concessi in comodato gratuito dalla Fondazione “Istituto Divina Provvidenza” da destinare esclusivamente esclusivamente a insediamento di un asilo nido.

 Art. 2 – PRINCIPI

  1. L´associazione è apolitica ed apartitica e si atterrá esclusivamente ad una struttura democratica, all´elettivitá delle cariche, alla gratuitá delle cariche associative, alla gratuitá delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall´aderente in nome e per conto dell´associazione), i quali svolgono la propria attivitá in modo personale e spontaneo.
  2. Ai sensi della suddetta democraticitá della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall´Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all´interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
  3. La durata dell´associazione è illimitata.

 Art. 3 – SCOPI E FINALITÁ

  1. L´Organizzazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2. L´associazione persegue fini di solidarietá sociale; in particolare si propone di promuovere l´integrazione delle famiglie in difficoltá, con speciale attenzione alla condizione delle madri sole, attraverso la valorizzazione delle capacitá, la responsabilizzazione di ciascuno, la collaborazione reciproca e la solidarietá verso i piú deboli.

Piú specificamente, l´associazione:

·        provvede all´accudimento educativo e formativo dei minori, organizzando e gestendo servizi che rispondono alle necessitá degli stessi e delle loro famiglie;

·        approfondisce la conoscenza delle situazioni mediante un centro d´ascolto del Volontariato Vincenziano;

·        offre alle famiglie gli strumenti perché i genitori svolgano al meglio il loro ruolo educativo

3.  L´associazione collabora con tutti gli Enti ed Organizzazioni con i quali condivide i

propri scopi. 

Art. 4 – ADERENTI ALL´ORGANIZZAZIONE

  1. Possono aderire all´organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le sue finalitá e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.   Gli aderenti hanno tutti paritá di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunitá.
  2. Il numero è illimitato.

 Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

  1. La Richiesta di adesione va presentata al Presidente dell´organizzazione.   Nella domanda di ammissione l´aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell´organizzazione.

L´ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera puó essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all´associazione.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell´associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l´associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e puó venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2.    Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

  1. Gli aderenti cessano di appartenere all´organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
    bullet decesso;
    bullet dimissioni volontarie;
    bullet sopraggiunta impossibilitá di effettuare le prestazioni programmate;
    bullet mancato versamento della quota associativa per un anno;
    bullet comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali o materiali arrecati all´associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attivitá in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell´organizzazione.
  2. L´espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

 Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

  1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignitá e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all´interno della vita dell´Organizzazione.
  2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell´Organizzazione.  La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall´Assemblea.  È annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualitá di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Gli aderenti hanno diritto:
    1. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
    2. di conoscere i programmi con i quali l´organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
    3. di partecipare alle attivitá promosse dall´Organizzazione;
    4. di usufruire di tutti i servizi dell´Organizzazione;
    5. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  4. Gli aderenti sono obbligati:
    1. ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    2. a pagare la quota associativa;
    3. a svolgere le attivitá precedentemente concordate
    4. a mantenere un comportamento conforme alle finalitá dell´Organizzazione.
  5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo,  a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal  beneficiario.  Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall´Assemblea.
  6. Le attivitá degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l´Organizzazione.

 Art. 7 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all´atto della costituzione.
  2. L´Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivitá da:
    bullet quote associative e contributi degli aderenti;
    bullet contributi da privati e di altre associazioni religiose e laiche;
    bullet contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
    bullet contributi di organismi internazionali;
    bullet donazioni e lasciti testamentari;
    bullet rimborsi derivanti da convenzioni;
    bullet entrate derivanti da attivitá commerciali e produttive marginali;
    bullet rendite di beni mobili e immobili pervenuti all´organizzazione a qualunque titolo.
  3. I fondi sono depositati presso l´Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firme singole da coloro che hanno ricevuto apposita delega dal Consiglio Direttivo.
  4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell´associazione.     

 Art. 8 – ORGANI SOCIALI

  1. Organi sociali dell´Organizzazione sono:
    bullet l´Assemblea Generale degli aderenti;
    bullet il Consiglio Direttivo;
    bullet il Presidente;
    bullet il Collegio dei Revisori dei conti
    bullet il Collegio dei Probiviri.
  2. Tutte le cariche dell´Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 Art. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

  1. L´Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all´Organizzazione e puó essere sia ordinaria che straordinaria.
  2. In via ordinaria l´Assemblea è convocata almeno una volta l´anno per:
    bullet ascoltare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull´andamento dell´Associazione nell´anno trascorso;
    bullet approvare il bilancio di previsione;
    bullet approvare il bilancio consuntivo;
    bullet deliberare circa gli indirizzi generali dell´Associazione;
    bullet determinare l´ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
    bullet eleggere il Consiglio Direttivo;
    bullet eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
    bullet eleggere il Consiglio dei Probiviri;

L´Assemblea ordinaria puó essere altresí convocata nel corso dell´anno qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.

  1. In via straordinaria l´Assemblea puó essere convocata, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, per deliberare circa:

·        lo scioglimento dell´Associazione (secondo quanto previsto dall´art.   );

·        proposte di modifica dello Statuto;

·        cause contingenti

Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell´Assemblea straordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l´Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

  1. La convocazione dell´Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente a mezzo affissione nella sede dell´Associazione e comunicazione a mezzo lettera o pari avviso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con l´indicazione dell´ordine del giorno dei lavori.
  2. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all´Assemblea, che in prima convocazione è regolarmente costituita con la metá piú uno dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.   È ammesso il voto per delega con una sola delega per Socio.
  3. Le deliberazioni dell´Assemblea, che è sovrana, sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto secondo quanto indicato dall´art. 6, ad eslusione delle modifiche dello Statuto e dello scioglimento della Associazione che sono decise dall´Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metá piú uno dei Soci aventi diritto al voto;

 

  1. Il Presidente e il Segretario dell´Assemblea sono eletti dall´Assemblea stessa e ne sottoscrivono il verbale.   Qualsiasi altra modalitá di funzionamento è regolata dall´Assemblea nel rispetto di quanto definito nel presente statuto.

 Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  1. Il consiglio Direttivo è formato da numero dispari di componenti – minimo 5 (cinque), massimo 9 (nove) – secondo quanto deciso dall´Assemblea ordinaria.   Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Bartolomeo della Certosa ne è membro di diritto.

Il Consiglio puó cooptare altre persone per particolari esigenze o funzioni; puó altresí prevedere la partecipazione senza diritto di voto di altre persone in relazione all´argomento in discussione.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall´Assemblea dei Soci tra i suoi componenti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, uno o due consiglieri vengono a mancare, il Consiglio puó proseguire validamente la propria attivitá fino alla successiva Assemblea dei Soci che provvede al reintegro dei consiglieri mancanti con mandato limitato alla scadenza del Consiglio.

Qualora i consiglieri venuti a mancare siano in numero superiori a 2 (due) o comunque in caso il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, lo stesso convoca l´Assemblea ordinaria per il reintegro entro 60 (sessanta) giorni.

  1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vice-Presidente ed il Segretario.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario  o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) componenti il Consiglio.

Il Consiglio è convocato dandone avviso ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di quest´ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un verbale redatto dal Segretario e firmato dal Segretario e dal Presidente, il quale è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio stesso e dell´Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, salvo diversa esplicita disposizione statutaria, delibera a maggioranza dei presenti.   In caso di paritá prevale il voto del Presidente.

  1. Il Consiglio Direttivo é investito dei piú ampi poteri per la gestione dell´Associazione; in particolare, a titolo non limitativo, spetta al Consiglio Direttivo:
    bullet deliberare sulle questioni riguardanti l´attivitá dell´Associazione per la attuazione delle sue finalitá e secondo gli indirizzi generali dell´Assemblea;
    bullet sottoporre i bilanci annuali all´Assemblea;
    bullet decidere in merito all´ammissione e alla dimissione dei Soci secondo quanto disposto all´art. 5;
    bullet accettare o negare la partecipazione dei Volontari alle attivitá dell´Associazione;
    bullet assumere e licenziare l´eventuale personale dipendente dell´Associazione;
    bullet affidare incarichi esecutivi ai Soci e/o ad altri collaboratori, inclusa la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, fissandone le modalitá;
    bullet proporre all´Assemblea modifiche statutarie o lo scioglimento dell´Associazione;
    bullet dare il proprio parere e deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dai Consiglieri

Art. 11 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell´Associazione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dello stesso.
  2. Il Presidente dirige l´Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.   Stipula tutti gli atti e contratti inerenti l´attivitá dell´Associazione in nome e per conto di essa.
  3. Convoca l´Assemblea, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende all´attuazione delle deliberazioni dell´Assemblea e del Consiglio stesso
  4. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-Presidente (o dal Consigliere piú anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederá alla nomina del nuovo Presidente.

 Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall´Assemblea.   È costituito da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.   La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
  3. Il Collegio ha il compito di:
    bullet verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili;
    bullet verificare i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all´Assemblea;
    bullet redarre una relazione annuale al rendiconto consuntivo e presentarla all´Assemblea.

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall´Assemblea qualora essa ne ravvisi la necessitá.   È costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente.   Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l´Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
  3. Esso giudica “ex bono et aequo” senza formalitá di procedure.   Il lodo emesso è inappellabile.

 Art. 14 – BILANCIO

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all´approvazione dell´Assemblea che li approva a norma di legge.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.   È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia.   Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
  3. Il bilancio deve coincidere con l´anno solare.
  4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell´Associazione.

Art. 15 – ATTIVITÁ SECONDARIE

L´Associazione potrá, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attivitá economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995. 

Art. 16 – DIPENDENTI

  1. L´Organizzazione di volontariato puó assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l´attivitá da essi svolta.
  2. I rapporti tra l´Organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

 Art. 17 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

  1. L´Organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze puó giovarsi dell´opera di collaboratori di lavoro autonomo.
  2. I rapporti tra l´Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 18 – ASSICURAZIONI

Gli aderenti all´Organizzazione che svolgono attivitá di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilitá civile verso terzi. 

Art. 19 – SCIOGLIMENTO DELL´ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l´estinzione e quindi la liquidazione dell´Organizzazione puó essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall´Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l´esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell´Assemblea che nomina uno o piú liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.

 

 

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